Assegno divorzile:
 
L’art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970 prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale può disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Il Giudice dovrà in tal caso procedere tenendo conto dei criteri contemplati dalla norma
 

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