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IL Divorzio

Il divorzio è la  procedura giudiziaria con la quale si raggiunge  l’obiettivo di sciogliere il matrimonio.

La procedura può essere frutto di una iniziativa di un solo coniuge e in questo caso si da il via ad una separazione giudiziale
Oppure il divorzio può essere congiunto quanto è avviata consensualmente da entrambi i coniugi, dopo aver stabilito
le condizioni che dovranno disciplinare la fine del matrimonio
Come il divorzio giudiziale, anche il divorzio congiunto prevede che la forma con la quale presentare la domanda sia quella del ricorso, presentato davanti al tribunale competente (quello nel luogo di residenza o di domicilio di uno dei due coniugi).
Oggi peròè possibile divorziare anche mediante la negoziazione assistita
Con il Decreto Legge 132 del 2014 si è reso possibile divorziare congiuntamente anche a mezzo dell’istituto della “negoziazione assistita“. La negoziazione assistita non è altro che un mezzo attraverso il quale i coniugi possono raggiungere e perfezionare un accordo. Tale accordo è valido anche in presenza di figli minori. Può essere formalizzato davanti ai rispettivi difensori. L’utilizzo di questo istituto presuppone ovviamente che ci sia un accordo su tutti gli aspetti, anche patrimoniali, riguardanti il divorzio.
Ai coniugi non sarà dunque necessario presenziare ad alcuna udienza.
Sarà compito del nostro studio legale preoccuparsi di depositare gli accordi presso la Procura della Repubblica.
Solitamente il nulla osta (necessario per il caso in cui vi siano figli non autosufficienti) è concesso entro pochi giorni dal deposito.
L’avvocato avrà infine il compito, entro dieci giorni dalla sottoscrizione degli accordi raggiunti, di trasmettere i relativi documenti al competente
 Ufficio di Stato Civile presso il Comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Il fine è quello dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Una volta che i coniugi abbiano presentato ricorso per ottenere il divorzio congiunto, le parti verranno chiamate a comparire personalmente davanti al giudice per il tentativo di conciliazione. Anche in questa procedura, è prevista l’audizione dei coniugi. Il giudice  accerterà che la comunione tra i due non possa essere ricostituita e che le condizioni stabilite dai coniugi non siano contrarie all’interesse  dei figli minori.
Una volta effettuate tali verifiche, e riscontrata l’esistenza degli elementi previsti dalla legge, il giudice emetterà sentenza di divorzio oppure emetterà i provvedimenti urgenti in favore del coniuge debole e dei figli, nominando un giudice istruttore.
Per pronunciare divorzio congiunto con sentenza non si potrà che verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Questi devono essere costituiti dalla presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
    i coniugi sono separati legalmente da almeno 6 mesi (in caso di separazione consensuale) o da almeno 12 mesi (in caso di separazione giudiziale);
    uno dei due coniugi è stato condannato per un reato per cui il nostro ordinamento prevede una pena pari all’ergastolo o superiore a 15 anni; in alternativa, per un reato – a prescindere dalla pena – individuati dall’art. 3 della legge sul divorzio (ad esempio, tentato omicidio ai danni del coniuge);
    uno dei due coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio all’estero, o ha contratto un nuovo matrimonio all’estero;
    il matrimonio non è stato consumato;
    uno dei due coniugi ha visto passare in giudicato la sentenza di rattifica dell’attribuzione del sesso.
I costi del divorzio congiunto o consensuale
Il divorzio congiunto consente un notevole abbattimento dei costi.
Gli onorari professionali variano, a seconda delle modalità scelte, dai mille ai tremila euro circa a coniuge. Con la negoziazione assistita i costi possono essere inferiori.
Ricordiamo in tal senso che il contributo unificato per il procedimento di divorzio congiunto è pari a 43 euro, e non è prevista alcuna marca da bollo.
I documenti necessari per la procedura di divorzio consensuale
Quando è presentato il ricorso per ottenere il divorzio congiunto, oppure si procede con negoziazione assistita, è necessario allegare:
  •     L’estratto integrale dell’atto di matrimonio, da richiedersi presso l’ufficio Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio.
  •     Lo Stato di Famiglia di ciascun coniuge, da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza di ciascun coniuge.
  •     I certificati di residenza di ciascun coniuge da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza.
  •     La copia autentica del verbale di separazione consensuale con i relativo decreto di omologa oppure della sentenza di separazione giudiziale con la relativa attestazione che la stessa sia passata in giudicato.
Tali documenti possono richiedersi presso la Cancelleria del Tribunale che ha pronunciato i relativi provvedimenti.
  •     Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di ciascun coniuge.
  •     Copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di ciascun coniuge.

Divorzio congiunto e assistenza dell’avvocato

Sempre in relazione ai costi di tale procedura – ma non solo –è opportuno ricordare come contrariamente a quanto avviene nel divorzio giudiziale, dove ogni coniuge deve necessariamente essere rappresentato da un diverso difensore, nel divorzio congiunto la coppia potrà essere rappresentata in giudizio da un unico avvocato.
Rammentiamo altresì come da alcuni anni opinione giurisprudenziale comune abbia chiarito come la presentazione della domanda di divorzio mediante ricorso debba essere effettuata ricorrendo alla difesa tecnica. Non è dunque possibile limitarsi alla sola presentazione personale.