violenza domestica intrafamiliare

  • Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
  • L'accertamento di violenza domestica esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della addebitabili, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
  • Per violenza assistita intra-familiare si intende il maltrattamento psicologico di cui quotidianamente è vittima e spettatore il minore.

  • I danni nei confronti delle vittime di violenza assistita sono sottovalutati e non ci si rende conto di quanto diventi problematico il processo di sviluppo per questi bambini, che non riportano segni fisici, ma ferite psicologiche.

Violenze all'interno della famiglia

  • Nei provvedimenti in materia dei diritti di custodia e di visita dei figli, devono sempre essere presi in considerazione gli episodi di violenza (art. 31);
  •  l'esercizio di visita e di custodia dei figli non deve compromettere i diritti e la sicurezza della vittima di violenza e dei bambini (art. 31) e gli autori dei reati possono essere privati della responsabilità genitoriale qualora "l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito" in altro modo (art.45).
  • La legge prevede che gli ordini di protezione contro gli abusi familiari vengano disposti quando il comportamento di uno dei coniugi o di uno dei due conviventi sia causa di grave pregiudizio per l’integrità fisica e morale o per la libertà dell’altro coniuge o convivente.
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