Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. L'accertamento di violenza domestica esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della addebitabili, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.


Il divorzio è la  procedura giudiziaria con la quale si raggiunge  l’obiettivo di sciogliere il matrimonio.

La procedura può essere frutto di una iniziativa di un solo coniuge e in questo caso si da il via ad una separazione giudiziale
Oppure il divorzio può essere congiunto quanto è avviata consensualmente da entrambi i coniugi, dopo aver stabilito
le condizioni che dovranno disciplinare la fine del matrimonio
Come il divorzio giudiziale, anche il divorzio congiunto prevede che la forma con la quale presentare la domanda sia quella del ricorso, presentato davanti al tribunale competente (quello nel luogo di residenza o di domicilio di uno dei due coniugi).
Oggi peròè possibile divorziare anche mediante la negoziazione assistita

L'affidamento dei figli in caso di divorzio, così come per il caso della separazione, è oggi disciplinato dalle norme introdotte con la Legge n. 54 dell'8 febbraio 2006.
 Il principio fondamentale è che, anche in caso di divorzio dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
 Pertanto, in sede di divorzio e salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso) oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l'esclusivo interesse della prole.

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