Coronavirus I provvedimenti del Governo per fronteggiare il rischio

covid19 coronavirusIl Governo ha approvato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Il Presidente del Consiglio Conte ha firmato il Dpcm 23 febbraio 2020 di attuazione delle disposizioni del DL 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. 
Inoltre il 24 febbraio il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto ministeriale che interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza dal virus Covid-19.
Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 prevede, che nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata.

 

Le misure prevedono, tra l’altro:

 

  •     il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;
  •     la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
  •     la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
  •     la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
  •     la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  •     l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  •     la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
  •     la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
  •     la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

 

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.

 

Il decreto, del 24 febbraio 2020 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, inoltre ha sospeso i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. 
La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi. Il decreto riguarda i versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

 

Inoltre il governo ha previsto una serie di interventi e di adempimenti per le aziende

 

1) Modifica delle procedure aziendali

Occorre effettuare un Audit delle procedure e delle misure relative a salute e sicurezza per verificare che siano adeguate alla nuova situazione. In base all’articolo 2087 del codice civile, infatti, il datore di lavoro deve adottare misure idonee per tutelare l’integrità fisica dei dipendenti. Va eventualmente aggiornato e adeguato il documento di valutazione dei rischi con riferimento in particolare al rischio biologico. La revisione delle procedure, che può comportare ad un’intensificazione delle attività di pulizia, deve essere fatta consultando il medico aziendale.

2) Gestione rapporti con i clienti e i fornitori

Bisogna rivedere le regole e le modalità delle attività svolte fuori azienda, come trasferte o le mansioni tipiche del personale di vendita, di assistenza o ispettivo che si muove sul territorio per cui anche un’impresa che ha sede lontano dalle aree toccate dal coronavirus non può ritenersi esente a prescindere da tale obbligo.

Valutazioni adeguate devono essere fatte anche in riferimento alle persone che arrivano dall’esterno in azienda, clienti e fornitori innanzitutto, che possono provenire da zone o essere entrati in contatto con persone a rischio e non aver seguito le disposizioni di tutela previste dalla normativa.

3) Gestione delle assenze dei dipendenti

Se il dipendente non si reca al lavoro perché l’ordinanza vieta di lasciare il comune di domicilio, l’assenza è giustificata e permane il diritto alla retribuzione. Tuttavia per poter ricorrere alla cassa integrazione ordinaria sarà necessario attendere un provvedimento normativo.

Se l’assenza è dovuta a quarantena obbligatoria, si verifica una situazione analoga a quella di un trattamento sanitario e l’assenza va gestita come malattia, in base alle previsioni di legge e contrattuali. Se il lavoratore si pone in quarantena volontaria in quanto di rientro da una zona a rischio, per esempio, in attesa del provvedimento dell’autorità sanitaria (a cui va comunicata tale situazione) l’assenza può essere gestita come astensione derivante da provvedimento amministrativo.

4) Il ricorso alla Cassa integrazione

Le aziende che rientrano nelle “zone rosse”, cioè i comuni in cui è stata prevista la sospensione delle attività lavorative (eccetto se erogano servizi essenziali e di pubblica utilità) possono ricorrere alla cassa integrazione ordinaria se rientrano nel campo di applicazione della stessa. L’impraticabilità dei locali per ordine della pubblica autoritàè una delle causali per cui si può ricorrere alla Cassa Integrazione. 

5)Telelavoro

Il decreto 6/2020 del presidente del consiglio dei ministri, all’articolo 3, stabilisce che «nelle aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale» (non meglio identificate) la disciplina contenuta negli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017 (telelavoro) può essere applicata «in via automatica» anche senza accordi individuali. L’agevolazione riguarda solo gli 11 Comuni che rientrano nella zona cosiddetta rosa ed ha validità  per 14 giorni, fino al 7 marzo.


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